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Anno 12
Numero 12
Direttore responsabile
Antonia Geninazza
Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998
Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la
riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.
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Attualità
SEGGIOLINI PER
BAMBINI: poca sicurezza e tante chiacchiere
di
M.M.G.
E’
fresca di stampa la notizia che i seggiolini per bambini, per intenderci quelli
che dovrebbero essere usati su tutti gli autoveicoli per scarrozzare nel
tragitto casa/scuola, per lo shopping, agli allenamenti e chi più ne ha più ne
metta, i nostri pargoli,
dovrebbero essere usati da tutti i genitori con un po’ di sale in zucca.
Chi scrive non ha figli, ma per lavoro vede quotidianamente decine e decine di
bambini che vagano liberi e felici sui sedili posteriori delle automobili, a
volte lanciate a forte velocità da genitori incoscienti (stamane una mamma ha
percorso contromano circa 300 metri perché aveva fretta e il bimbo era seduto
dietro... stranamente nel seggiolino e anche legato... almeno questo!).
Da questa ricerca, effettuata da ACI e da altri
Automobile Club europei sui sistemi di ritenuta dei bambini, si evidenzia che
praticamente tutti i seggiolini non sono sicuri; dei 53 modelli testati,
7 sono risultati "scarsi", 1 "appena sufficiente", 15
"soddisfacenti", 28 "buoni" e solo 2 "ottimi".
Sebbene tutti i dispositivi provati soddisfino i requisiti di omologazione,
molti offrono una protezione inadeguata negli impatti laterali.
I test evidenziano che istruzioni poco chiare non facilitano il montaggio e
l'uso corretto dei seggiolini, compromettendone l'efficacia. Per viaggiare
sicuri, e comodi aggiungiamo noi, i bambini devono essere allacciati a un
seggiolino conforme al loro peso, dotato di schienale e protezioni laterali,
installato correttamente secondo le istruzioni di montaggio. Non si può
prescindere dall'uso del seggiolino: cinture di sicurezza e airbag, pensati e
progettati per gli adulti, non soltanto non offrono una protezione efficace ai
bambini, ma risultano addirittura pericolosi in caso di incidente. Molti
genitori giustificano il mancato uso del seggiolino con la scarsa propensione
del bambino a stare seduto, ma soprattutto perché i bambini piangono (o
addirittura si fanno venire le crisi isteriche) perché non vogliono stare
allacciati... molto probabilmente vedono che i grandi non allacciano la cintura
e pensano, candidamente e non senza ragione, perché allora devo stare fermo e
costretto io? Altre scuse accampate dai “bravi” genitori è che lo
spostamento è di breve durata. Ciò dimostra l'assoluta urgenza di una incisiva
campagna di sensibilizzazione sulla necessità di assicurare sempre il bambino
al seggiolino.
A questo proposito l'ACI ha avviato su tutto il territorio nazionale corsi di
formazione ai futuri genitori affinché siano consapevoli dell'utilità di
questi sistemi di sicurezza, insegnando i criteri di scelta del seggiolino più
idoneo e le procedure per il corretto utilizzo.
Cosa dice la legge.
L’articolo 172 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, più comunemente chiamato
“codice della strada”, enuncia le regole sull’uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
L’ultima modifica apportata a quest’articolo che ci riguarda in questo caso
è quella apportata dall’articolo 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n.
150 che ha sostituito l’intero articolo.
L’articolo così recita: “Art. 172.
Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. - 1. Il
conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui
all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a
1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie. - 2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi
della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. - 3. Sui veicoli
delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini
di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai
tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
1,50 m. - 4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici. - 5. I bambini non possono essere trasportati
utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile
passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. - 6. Tutti gli
occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle
categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza
di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con
sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle
categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma
1. - 7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti
ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al
modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben
visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita
dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o
mediante sistemi audiovisivi quale il video. - 8. Sono esentati dall'obbligo di
uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli
appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli
addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento
di emergenza; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida quando esplicano
le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2; e) le persone che risultino,
sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle
competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da
patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo
previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su
richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12; f) le donne in stato
di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante
che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona
urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza. - 9. Fino all'8 maggio 2009, sono
esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni
dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ad anni sedici. - 10. Chiunque non fa uso dei
dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del
fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente
sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. - 11. Chiunque, pur
facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale
funzionamento degli stessi e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 37 a euro 150. - 12. Chiunque importa o produce
per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza
dispositivi di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. - 13. I
dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.
La legge parla chiaro... . “I
bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un
sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato
secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.
Cosa sono i sistemi di ritenuta per bambini?
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. I
seggiolini dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita fino al
raggiungimento dei 36 chilogrammi di peso; ne esistono di diversi tipi o meglio
gruppi a seconda del peso che devono sopportare (peso inferiore ai 10 kg,
inferiore ai 13 kg, tra 9 e 18 kg, tra i 15 e i 25 kg.
Tra i 18 e i 36 kg si possono utilizzare gli adattatori che sono dei piccoli
sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza
dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso
longitudinale al torace (quindi come le cinture degli aerei), seguendo
attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta
in base al peso del bimbo.
Entrambi devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno
dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo la normativa europea che riportano
sul contrassegno le sigle: ECE R44-03 oppure ECE R44-04.
Esenzioni per i bambini.
Possono beneficiare di tale esenzione chi è affetto da patologie che
costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta.
Giova ricordare che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione
medica rilasciata da un medico legale.
Ricapitolando...
i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono
essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente
omologati ed adeguati al loro peso. Per i veicoli provvisti di cinture di
sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto
sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se
accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella
precedente formulazione dell’art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i
dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono
essere trasportati.
Non ricorre, infine, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle
cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a condizione
che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. Tale
esenzione ha validità temporale limitata all’8
maggio 2009, data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell’art. 169 C.d.S.,
non sarà più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei
passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.
Se l’automobile su cui viaggiamo non è provvista fin dall’immatricolazione
di sistemi di ritenuta (si tratta di veicoli di vecchia costruzione privi di
cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche
successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema
di trattenuta per bambini), i bambini di età fino a tre anni non possono
viaggiare. Le leggi ci sono, chi le deve far applicare c’è, è ingiusto
scagliare pietre su quanti fanno il proprio dovere e si trova a combattere
contro chi, colto in flagrante, accampa ogni scusa per evitare 150 euro di
verbale e 5 punti sulla patente chiedendo sconti, invece di farsi un
bell’esamino di coscienza ed ammettere la propria superficiale negligenza...
meditate, meditate sulla sicurezza dei vostri figli... ricordate che non
li trovate sotto i cavoli!
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