Quando si legge sui quotidiani di fatti di
cronaca che hanno per oggetto labbandono di minori o di persone incapaci, subito la
mente del lettore si ricollega automaticamente alla problematica del minore vittima.
Certo lo studio sui tentativi di soluzione del problema va ben
oltre quella offerta dalla legislazione penale, richiedendo per una sua valutazione
completa anche un esame dello status sociale, dellambiente in cui si sviluppa: la
società, e restringendo il concetto la comune convivenza e la famiglia.
La famiglia da intendersi non solo come naturale evoluzione
dellesigenza di "pacifica convivenza", ma soprattutto come una dei
principali responsabili, insieme allo Stato, della tutela dei minori. Infatti, anche alla
luce della lettura della nostra Costituzione, nonché dei principi contenuti nella
"Dichiarazione dei diritti del fanciullo", ciò che emerge è la necessità di
penalizzare non solo le norme che si mostrino contrarie ai principi enunciati, per il
rispetto del primario e superiore interesse del "minore". Ma se noi facciamo un
breve e veloce esame della normativa relativa alla condizione del minore, si osserva come
tra i principi primari non si rinvenga mai alcun riferimento alla tutela del predetto come
"uti singulis", né si esamina in modo puntuale la problematica delle sue
relazioni familiari sociali.
Anche se il riconoscimento dei diritti inviolabili
delluomo (da intendersi individuo) comprende anche la tutela del minore, tuttavia
sulla base di questi principi richiamati anche nella Costituzione non sembra ancora
essersi realizzata una appropriata legislazione di tutela dellinfanzia e dei minori.
Dopo questa breve premessa, forse da intendersi più come uno
sfogo della scrivente, passiamo allesame della specifica norma sanzionatoria
prevista dallart. 591 c.p., avente per oggetto labbandono di persone minori ed
incapaci, che non a caso viene collocata in quella parte del Codice Penale dei
"Delitti contro la persona" trova la sua ragion dessere nello stato di
incapacità in cui versano i soggetti passivi (destinatari) di provvedere a se stessi, dal
quale deriva una possibilità di danno alla persona qualora gli stessi siano
lasciati privi di assistenza. Oggetto della tutela penale è pertanto lesigenza di
proteggere lincolumità delle persone che, per età o per altre cause
legislativamente determinate, siano particolarmente esposte ai pericoli contro
labbandono da parte di chi vi sia obbligato ad averne cura. Trattasi di reato di
pericolo concreto, per la cui realizzazione è necessario che al fatto dellabbandono
si accompagni la effettiva minaccia al bene protetto, ovvero la incolumità della
persona minore e/o incapace; requisito che pur non essendo esplicitamente menzionato nella
norma, tuttavia è da ritenersi implicito in relazione allo scopo della norma e dei
diritti inviolabili sanciti dalla nostra Costituzione.
Autore del reato, il c.d. soggetto attivo, è chiunque
si trovi in un determinato rapporto attivo con il minore o lincapace,
precisamente chi "ne abbia la custodia" o "ne debba avere le cure",
ovvero colui al quale il minore sia stato "affidato nel territorio dello Stato per
ragioni di lavoro".
Per cui labbandono presuppone sempre il venire meno di una
relazione con il soggetto passivo, per cui per la sussistenza del reato di cui
allart. 591 c.p. è necessario che sia violato un preesistente obbligo verso il
soggetto passivo, nel caso di specie, il minore.
Ma ci si chiede allora quali siano le differenze con altre
ipotesi di reato, come ad esempio quella di cui allart. 593 c.p. omissione
di soccorso-; la risposta a tale interrogativo è abbastanza dettata dalla logica,
laddove si consideri che mentre in questultima ipotesi di reato viene punito
chiunque si trovi, cioè trovi casualmente, in un minore o in un soggetto incapace
"abbandonato" e non si attivi per fare cessare tale stato di abbandono, nella
fattispecie delittuosa di cui allart. 591 c.p. colui che viene sanzionato è il
soggetto che produce lo stato di abbandono del minore e /o incapace, evidenziando così la
maggior gravità attribuita a colui che sia stato causa dello stato di abbandono rispetto
a colui che consente ovvero permette che lo stato di abbandono permanga; da cui
direttamente deriva la considerazione che il rapporto di custodia e cura è un obbligo
giuridico imposto dalla legge o da una convenzione privata.
Per custodia deve intendersi un dovere, anche temporaneo,
esistente al momento dellabbandono; per cura, invece, è richiesto un
preesistente dovere di assistenza, rilevante anche ove, in concreto non abbia ancora
trovato attuazione.
Quindi, fatto costitutivo del reato è labbandono della
persona minore o incapace della quale si abbia la custodia o dovere di cura. "Abbandonare"
nel significato globale della norma significa interrompere, o non costituire il rapporto
di assistenza cui si è obbligati, in modo che ne derivi la possibilità di un danno per
la vita o la incolumità della persona; mettendo così la persona abbandonata in una
concreta situazione di pericolo. Altri però ritengono che occorra che venga messa in
essere, per sussistenza del reato, una azione od omissione che metta che contrasti con
lobbligo della custodia e della cura ed in conseguenza della quale il soggetto viene
lasciato "in balia di se stesso". Questultima teoria però, a mio avviso,
non tiene conto del fatto che labbandono di per sé, pur corrispondendo al modello
legale, può non essere conforme allo scopo del legislatore che persegue attraverso la
disposizione in oggetto, cioè la tutela della vita e della incolumità del soggetto; e
ciò non si verifica in tutti quei casi nei quali alla cessazione del rapporto doveroso
non consegua un pericolo per la persona.
Partendo dal presupposto che abbandonare significa lasciare in
situazione di pericolo, lelemento psicologico (il dolo) esige non soltanto la
volontà di privare dellassistenza il minore o lincapace , con la
consapevolezza delletà minore ovvero dello stato di incapacità, ma anche la
consapevolezza della situazione di concreto pericolo per la vita o lincolumità del
soggetto abbandonato. Ma qualora la volontà sia diretta a causare danno, il fatto
esula dalla sfera di applicazione dellart. 591, integrando un reato di specie
diversa, quale la lesione personale o lomicidio, nella forma del tentativo ove il
danno non si sia verificato.
Qualora la possibilità non sia prevista ovvero sia prevista
soltanto astrattamente con il sicuro convincimento però per lagente, colui cui
incombeva lobbligo di custodia, che nessun danno potrà verificarsi, non
sussisteranno in queste ipotesi gli estremi dellabbandono punibile, posto che alla
rappresentazione del rischio insito in un certo comportamento è subentrata la coscienza
della inidoneità del comportamento stesso per le particolari circostanze , a sfociare in
un danno alla persona (mancanza di previsione).
Alla stregua di questa breve e concisa esposizione dei requisiti
e presupposti necessari affinchè si possa configurare il reato "punibile" di
abbandono di minori, intendo ribadire come sia necessario un effettivo abbandono, che si
realizza nel momento in cui si interrompa il rapporto di assistenza con conseguente stato
di effettivo pericolo per la incolumità od integrità fisica dellincapace o del
minore. Quindi il momento dellabbandono e della messa in pericolo costituiscono
momenti essenziali ed inscindibili per la configurabilità del reato. Ma in questa
fattispecie di reato possono essere comprese altre condotte poste in essere da tutti
coloro che siano rivestiti di autorità nei confronti di minori e siano quindi obbligati
alla loro custodia e vigilanza, e non vi ottemperino; impiegando i minori
nellaccattonaggio al fine di trarne una concreta utilità per loro stessi;
sfruttando la loro immagine di "minori" abitualmente abbandonati per strada,
immagini che purtroppo quotidianamente si presentano ai nostri occhi; forse non più
destando stupore come in passato, perché facenti parte di una consuetudine cui ormai ci
siamo abituati; anche se tutti ci auspichiamo di ricordare in un immediato futuro soltanto
come un brutto sogno.