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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

 

DIVENTARE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO. (1°Parte)

Quando sono obbligatori, quali sono i loro compiti.

Di Maria Maddalena Regno

Chiunque può diventare amministratore di condominio, poiché non c’è alcuna legge che designi tale figura. Solitamente si tende a preferire soggetti che abbiano un diploma da ragioniere o da geometra, in quanto in possesso di nozioni di contabilità.

Secondo l’art. 1129 del Codice Civile l’amministratore deve essere sempre designato negli stabili con più di quattro condomini. Tale nomina è compito dell’assemblea condominiale: può essere conferita o ad un partecipante consenziente o ad un estraneo e, perché sia valida, si richiede il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, calcolata seconda il valore delle loro quote (i cosiddetti millesimi). Qualora l’assemblea non riesca a nominare un amministratore, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria che deciderà sulla nomina.

Secondo l’art.1130 c.c. l’Amministratore deve adempiere a specifici compiti, dietro un corrispettivo che sarà stato concordato con i condomini. L’incaricato deve eseguire le deliberazioni assembleari, dandone concreta attuazione; far rispettare il regolamento di condominio; regolare il godimento e l’uso delle cose comuni, in modo che tutti i condomini possano usufruirne al meglio; riscuotere le quote condominiali, che hanno lo scopo di finanziare l’ordinaria manutenzione delle parti comuni dello stabile e di acquistare le materie prime necessarie per il funzionamento dei servizi comuni, come il gasolio o il carbone per l’impianto di riscaldamento centralizzato. Alla fine di ogni anno deve presentare un rendiconto della sua gestione.

(1 puntata)

L’AMMINISTRATORE. (2° Parte)

Compiti particolari e sua revoca.