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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

 

L’AMMINISTRATORE. (2° Parte)

Compiti particolari e sua revoca.

di Maria Maddalena Regno

Una richiesta che sempre più spesso gli Amministratori si sentono rivolgere dai propri condomini è se non sia conveniente aprire un conto corrente bancario intestato al condominio. La risposta dell’Amministratore non può essere assolutamente evasiva, perché se il condominio lo richiede, o addirittura lo impone, l’incaricato deve provvedere.

Giuridicamente il conto corrente bancario non è richiesto, però il condominio può averne la necessità, anche solo per controllare la gestione dell’Amministratore.

Dopo la richiesta del condominio, se l’Amministratore non provvede rischia la revoca del mandato.

Un eventuale richiesta dell’incaricato di versare sul proprio conto privato le quote condominiali riscosse, potrebbe creare confusione del suo personale patrimonio con quello del condominio; dunque tale richiesta deve essere possibilmente negata da parte del condominio.

Bisogna anche considerare che non tutte le banche aprono conti intestati a condomini.

Può succedere che il condominio decida di revocare il suo Amministratore prima della scadenza legale del suo mandato (un anno); per questa basta che il rapporto di fiducia e di collaborazione sia venuto meno, per un qualsiasi motivo.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea, convocata sul tema, che rappresentino la metà dei millesimi.

Nel caso in cui alcuni condomini non siano d’accordo sulla revoca, si può chiedere al giudice di decidere; è da ricordare però che si può ricorrere all’autorità solo nel caso di gravi irregolarità compiute, come rendiconti incompleti, mancato pagamento dei servizi comuni, stipula di contratti a nome del condominio senza suo consenso, conflitti di interessi.

Se, invece, il nuovo Amministratore dichiara di non poter gestire il condominio perché il suo predecessore non ha consegnato tutti i documenti, bisogna ricordarsi che i soli documenti che devono essere "tramandati" sono: i verbali delle assemblee, il libretto dell’ascensore e della centrale termica, i contratti di fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica, il nullaosta provvisorio dei vigili del fuoco, i libri degli infortuni degli eventuali dipendenti, l’elenco dei condomini e le tabelle millesimali, il regolamento di condominio e la situazione economica della cassa.

Secondo l’art.1131 del Codice Civile, l’Amministratore ha la rappresentanza legale dei partecipanti al condominio e può anche agire in giudizio contro uno di essi. Può essere lui stesso chiamato in giudizio per una azione che riguardi le parti comuni dello stabile e, se è chiamato per qualcosa fuori dalle sue mansioni, deve comunicarlo subito all’assemblea dei condomini, in caso contrario rischia la revoca.

Morale: l’Amministratore prima di tutto deve fare e curare gli interessi del condominio e quest’ultimo ha il diritto di essere tutelato al meglio.

DIVENTARE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO. (1°Parte)

Quando sono obbligatori, quali sono i loro compiti.