Secondo lart.1136, lassemblea
condominiale è formata da tutti i condomini ma, perché sia legittimamente costituita,
occorre la presenza (anche tramite deleghe) dei 2/3 del valore delledificio espresso
in millesimi e dei 2/3 dei partecipanti al condominio.
I singoli condomini devono essere informati della convocazione
dellassemblea almeno 5 giorni prima della data fissata; per la convocazione non è
richiesto alcun atto scritto, occorrendo solo che, in un modo o nellaltro, sia
sicuro che tutti i condomini ne abbiano avuto notizia. Da sottolineare però che, se ne
viene data notizia in forma scritta, i soggetti prenderanno conoscenza degli argomenti che
verranno trattati in quella sede.
Il singolo condomino può delegare, per iscritto, a
rappresentarlo in assemblea, o lAmministratore o un partecipante.
Quando la suddetta maggioranza richiesta per la regolare
convocazione o quella per la successiva delibera non vengono raggiunte, verrà fissata la
data della seconda convocazione sulla stessa questione nellarco dei 10 giorni
seguenti.
Lassemblea deve seguire un ordine del giorno che deve
essere già stato portato a conoscenza dei partecipanti, per fare in modo che, chi volesse
esporre una propria idea su un argomento previsto, sia presente.
Dopo che lordine del giorno è stato discusso, si passa
alle votazioni ed alle deliberazioni; queste ultime vengono adottate solo in quanto siano
state votate favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti, che rappresentino almeno
la metà dei millesimi (anche se solo tramite deleghe). In alcuni casi le deliberazioni
devono essere votate con maggioranze particolari.
Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i condomini; se
sono illegittime o contrarie alla legge, ogni condomino può fare ricorso al giudice
civile.
Durante lassemblea viene redatto un verbale, che contiene
lordine del giorno, loggetto delle deliberazioni e le votazioni effettuate,
con i relativi risultati.