Analizziamo i casi in cui, per approvare le
delibere, sono necessarie determinate maggioranze, cioè tanti voti favorevoli.
Secondo larticolo 1136 del codice civile, per le
deliberazioni che riguardano lamministratore, la sua nomina o l'eventuale revoca, la
ricostruzione delledificio, le riparazioni straordinarie o eventuali liti
riguardanti materie non di competenza dellamministratore, occorrono il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti allassemblea e la metà dei
millesimi, sia nella prima sia nella eventuale seconda convocazione dellassemblea.
Secondo lart. 1120, le delibere riguardo le innovazioni
per il miglioramento, luso più comodo delle cose comuni, sono rese esecutive se la
maggioranza di tutti i condomini, non solo quelli presenti allassemblea, votano
favorevolmente e se vengono rispettati i 2/3 dei millesimi, in entrambe le convocazioni.
Nel caso in cui si deva deliberare sul rendiconto consuntivo e
leventuale installazione di un ascensore, per portatore di handicap, in prima
convocazione è richiesta la votazione favorevole della maggioranza degli intervenuti al
voto, che rappresentino almeno la metà dei millesimi; in seconda convocazione, occorre il
voto di 1/3 di tutti i condomini che rappresentino 1/3 dei millesimi.
Nel caso in cui si richieda la trasformazione dellimpianto
di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, occorre la metà più 1 dei
millesimi, indipendentemente dal numero dei partecipanti allassemblea.
Se si vuole costruire un box sotto il giardino condominiale, è
necessario il voto della maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimi. Le ultime
maggioranze, sia di condomini sia di millesimi, occorrono anche nel caso in cui si
decidesse di "ritinteggiare" la facciata del palazzo; se il risistemarla
comporta una spesa onerosa, si richiedono millesimi superiori alla metà.
Nel caso in cui si voglia eliminare la portineria, occorre
sempre la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi.
Ed infine, venendo ad un caso che vede sempre più interessati,
gli animali domestici possono essere tenuti in casa, senza alcuna successiva lamentela dei
vicini, se il padrone ha ottenuto il consenso dalla maggioranza dei partecipanti
allassemblea indetta sul tema.