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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

 

DELIBERE PARTICOLARI DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Le maggioranze richieste in casi specifici

Maria Maddalena Regno

Analizziamo i casi in cui, per approvare le delibere, sono necessarie determinate maggioranze, cioè tanti voti favorevoli.

Secondo l’articolo 1136 del codice civile, per le deliberazioni che riguardano l’amministratore, la sua nomina o l'eventuale revoca, la ricostruzione dell’edificio, le riparazioni straordinarie o eventuali liti riguardanti materie non di competenza dell’amministratore, occorrono il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e la metà dei millesimi, sia nella prima sia nella eventuale seconda convocazione dell’assemblea.

Secondo l’art. 1120, le delibere riguardo le innovazioni per il miglioramento, l’uso più comodo delle cose comuni, sono rese esecutive se la maggioranza di tutti i condomini, non solo quelli presenti all’assemblea, votano favorevolmente e se vengono rispettati i 2/3 dei millesimi, in entrambe le convocazioni.

Nel caso in cui si deva deliberare sul rendiconto consuntivo e l’eventuale installazione di un ascensore, per portatore di handicap, in prima convocazione è richiesta la votazione favorevole della maggioranza degli intervenuti al voto, che rappresentino almeno la metà dei millesimi; in seconda convocazione, occorre il voto di 1/3 di tutti i condomini che rappresentino 1/3 dei millesimi.

Nel caso in cui si richieda la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, occorre la metà più 1 dei millesimi, indipendentemente dal numero dei partecipanti all’assemblea.

Se si vuole costruire un box sotto il giardino condominiale, è necessario il voto della maggioranza degli intervenuti e la metà dei millesimi. Le ultime maggioranze, sia di condomini sia di millesimi, occorrono anche nel caso in cui si decidesse di "ritinteggiare" la facciata del palazzo; se il risistemarla comporta una spesa onerosa, si richiedono millesimi superiori alla metà.

Nel caso in cui si voglia eliminare la portineria, occorre sempre la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi.

Ed infine, venendo ad un caso che vede sempre più interessati, gli animali domestici possono essere tenuti in casa, senza alcuna successiva lamentela dei vicini, se il padrone ha ottenuto il consenso dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea indetta sul tema.