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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 


Il Consulente

 

 

L’ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO

Stefano Martello

L’istituzione del giudice unico di primo grado ha rappresentato una significativa riforma, per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, all’interno dell’ordinamento italiano; tale riforma ha concentrato, in un unico ufficio di primo grado, le varie competenze che precedentemente erano divise tra il Tribunale e la Pretura.

Alla figura del Pretore era riconosciuta la competenza per cause civili dal basso valore economico, mentre per la materia penale erano di competenza i reati puniti con pene di detenzione che non andavano oltre i quattro anni; tutto questo significava che, abitualmente, la giustizia "quotidiana" risultava affidata a questo giudice monocratico, il pretore appunto.

L’istituzione del giudice unico ha radicalmente trasformato tale situazione, trasferendo tali compiti alla figura del "giudice onorario" – la figura del giudice di pace ne è un classico esempio – investito per le decisioni sulle controversie meno importanti, ma sempre più diffuse rispetto agli eclatanti quanto isolati episodi giudiziari riportati dai mass media.

Per fare alcuni esempi in ambito civile, il giudice di pace, istituito con la legge n. 374 del 21 Novembre 1991, diventa così competente per vicende che riguardano le modalità d’uso per i servizi di condominio, i rapporti tra proprietari o semplici detentori di immobili adibiti ad abitazione in materia di immissioni di fumo, rumori fastidiosi o esalazioni intollerabili.

In materia penale il giudice di pace si può occupare esclusivamente dei reati che prevedano una pena detentiva non superiore a quattro mesi, unificata ad una pena pecuniaria, che sia sola o congiunta, poco importa; ma attenzione, perché al momento non è stato ancora emanato – ah la giustizia italiana! - un decreto legislativo con le norme concernenti le competenze penali del giudice di pace, ed il procedimento di fronte ad esso.

La riforma è partita nel 1997, quando la Legge 254 ha conferito delega al Governo per l’unificazione degli uffici di Pretura e Tribunale, la soppressione delle sezioni distaccate della Pretura e il trasferimento agli organi della Pubblica Amministrazione di funzioni amministrative precedentemente attribuite alla competenza del Pretore; nel 1998 con decreto n. 51, il Governo ha dato attuazione alla delega, dando il via ad una vera e propria rivoluzione che aveva il compito di eliminare la tradizionale dicotomia tra Tribunale e Pretura.

I punti salienti e più importanti della Riforma sono sicuramente questi: competenza al Tribunale per tutti i reati non trattati dalla Corte d’Assise (che si occupa esclusivamente di vicende di particolare allarme sociale, come i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o non inferiore a 24 anni), l’inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate che può essere rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, competenza sempre al Tribunale in composizione monocratica per quanto riguarda le iscrizioni ed i certificati del Casellario Giudiziale, possibilità del giudice di dare, attraverso la sentenza, una nuova qualificazione giuridica del fatto, sempre nei limiti della sua competenza.

Per non parlare poi in materia di riesame (per quanto riguarda le misure coercitive che incidono sulla libertà personale o le misure interdittive che limitano diritti patrimoniali), dove il Tribunale decide in composizione collegiale.

Tante piccole trasformazioni che intendono, quindi, facilitare l’utilizzo della giustizia da parte dei cittadini, vittime inerti di una burocrazia e di una lentezza spesso esasperante.