prima paginaPrima pagina
editorialeEditoriale
attualita'Attualità
culturaCultura
costumeCostume
spettacoloSpettacolo
personaggiPersonaggi
turismoTurismo
medicinaSalute
sportSport
agendaAgenda
oroscopoOroscopo
curiosita'Curiosità
consulenteConsulente
giardinaggioGiardinaggio
cucina
Cucina
dentino avvelenatoDentino avvelenato

linkI nostri link
e-mailE-mail


Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

LA PORTINERIA Quando c'è, se la si vuole eliminare

Maria Maddalena Regno

Il contratto di portierato è un contratto atipico che risulta formato da due figure di contratti tipici: la locazione e il contratto di lavoro subordinato.

Con il contratto di portierato il portiere, o portinaio,  si assume l'incarico di sorvegliare di giorno lo stabile,  di mantenerlo pulito e di svolgere piccoli servizi che possono essergli richiesti dagli inquilini o condomini; come corrispettivo riceve l'alloggio nello stabile, di regola, quindi gratuito, ed uno stipendio. Così i condomini sono sia datori di lavoro sia locatari ed il portiere è conduttore (perché abita in un appartamento dello stabile) e lavoratore dipendente.

Secondo l'articolo 1123 del codice civile, le spese di portineria non vengono ripartite come al solito in base alle quote condominiali, ma secondo l'uso che ognuno fa del portiere. In queste spese devono concorrere anche i commercianti che fanno parte del condominio, perché il portiere è un comune interesse di tutti.

Quando si voglia abolire la portineria, bisogna fare riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha modificato la legge che richiedeva la delibera positiva dell'assemblea condominiale che rappresentasse almeno la maggioranza semplice dei condomini e i 2\3 del valore millesimale. Con tale sentenza, per approvarne l'eliminazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, purché rappresentino la metà dei millesimi dell'edificio.

Al contrario, per l'assunzione del portiere basta sempre una maggioranza semplice, che rispetti la metà dei millesimi.

Ricordate, però che per poter licenziare un portiere occorre un giusto motivo, altrimenti il licenziamento è illegittimo, secondo la legge 604 del 1966.