Il contratto di portierato è un contratto
atipico che risulta formato da due figure di contratti tipici: la locazione e il contratto
di lavoro subordinato.
Con il contratto di portierato il portiere, o portinaio,
si assume l'incarico di sorvegliare di giorno lo stabile, di mantenerlo
pulito e di svolgere piccoli servizi che possono essergli richiesti dagli inquilini o
condomini; come corrispettivo riceve l'alloggio nello stabile, di regola, quindi gratuito,
ed uno stipendio. Così i condomini sono sia datori di lavoro sia locatari ed il portiere
è conduttore (perché abita in un appartamento dello stabile) e lavoratore dipendente.
Secondo l'articolo 1123 del codice civile, le spese di
portineria non vengono ripartite come al solito in base alle quote condominiali, ma
secondo l'uso che ognuno fa del portiere. In queste spese devono concorrere anche i
commercianti che fanno parte del condominio, perché il portiere è un comune interesse di
tutti.
Quando si voglia abolire la portineria, bisogna fare riferimento
ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha modificato la legge che richiedeva la
delibera positiva dell'assemblea condominiale che rappresentasse almeno la maggioranza
semplice dei condomini e i 2\3 del valore millesimale. Con tale sentenza, per approvarne
l'eliminazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, purché
rappresentino la metà dei millesimi dell'edificio.
Al contrario, per l'assunzione del portiere basta sempre una
maggioranza semplice, che rispetti la metà dei millesimi.
Ricordate, però che per poter licenziare un portiere occorre un
giusto motivo, altrimenti il licenziamento è illegittimo, secondo la legge 604 del 1966.