Il regolamento di condominio è obbligatorio
quando il numero dei condomini è superiore a 10, ma nulla vieta ad un edificio meno
popoloso di adottarne uno. Quando sia necessario, deve provvedervi lassemblea
condominiale; se questa non vi adempie, linteressato può chiederne la costituzione
al giudice.
Il regolamento contiene le regole circa luso delle cose
comuni e la ripartizione delle spese, secondo le tabelle millesimali e secondo i diritti
di tutti i partecipanti; contiene anche le regole circa il decoro e lamministrazione
delledificio.
Deve essere redatto in forma scritta e accettato da tutti i
condomini; lunanimità è richiesta anche nel caso di sue eventuali modifiche.
Per quanto riguarda invece le parti comuni, secondo
larticolo 1117 del codice civile, esse sono: il suolo su cui sorge ledificio,
le fondamenta, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari; le scale, i portoni
dingresso, i portici, i cortili ed in genere qualunque parte delledificio che
possa essere usata da tutti; ancora i locali della portineria e lalloggio del
portiere, la lavanderia, i locali della caldaia; infine, tutto ciò che serva alluso
e al godimento comune come gli ascensori, cisterne, fognature, canali di scarico, impianti
per il gas, acqua ed energia elettrica, fino al punto di diramazione per ogni proprietà
esclusiva del condominio.
In genere, il diritto di ogni condomino alluso delle
suddette cose è proporzionato ai suoi millesimi, e lo stesso non può sottrarsi al
contribuire alle spese per il loro mantenimento, anche nel caso di non utilizzo: nel senso
che, se anche un soggetto abita al primo piano ed è un tipo ginnico, deve pagare la sua
quota per lascensore.
Le parti comuni non possono mai passare in proprietà ad un
singolo soggetto, neanche in usucapione: dunque, anche se lambiente è usato solo, o
prevalentemente, da un soggetto, questi non può vantare nessun diritto.
E ancora: la parte comune può essere soggetta ad innovazioni
dirette al suo miglioramento, sia riguardo alla comodità sia alla estetica; ma tali
innovazioni sono vietate dalla legge quando impediscano, anche ad un solo condomino, un
uso equo.
Agli eventuali lavori devono proporzionalmente concorrere tutti
i condomini, a meno che lopera non possa essere usata separatamente, nel qual caso
pagheranno solo coloro che ne usufruiranno; infatti, nel caso in cui la cosa sia destinata
a servire i soggetti in misura diversa, la contribuzione sarà proporzionata alla
quantità di uso.
Ogni singola parte comune ha bisogno di essere trattata
approfonditamente: così si farà, con esempi e casi pratici.