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Anno
8
Numero
25

 

Direttore responsabile
Antonia Geninazza

Registrazione Tribunale di Roma n° 542/98 del 18.11.1998

Arcobaleno è una testata regolarmente registrata, ne è vietata la riproduzione, anche se parziale, senza preventiva autorizzazione.

 

 

 

 

 

Il Consulente

 

 

RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI ALLO STATO

La distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi ha  i giorni contati.

Maria Maddalena Regno

Con la sentenza numero 500 del luglio scorso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha introdotto un nuovo principio giurisprudenziale, che cambierà il volto del diritto amministrativo, cioè del diritto che regola i rapporti fra lo Stato e i cittadini.

Infatti, la sentenza sancisce che è possibile chiedere il risarcimento dei danni alla Pubblica Amministrazione anche nel caso di lesione di interessi legittimi.

Cosa sono gli interessi legittimi? E' l'interesse del cittadino a che l'attività della Pubblica Amministrazione sia svolta in modo legittimo, nel rispetto delle norme giuridiche. Si hanno ogni volta che la P.A. interferisce nella posizione del cittadino e ricevono tutela solo nel momento in cui sono divergenti a quelli dello Stato. Interesse legittimo è quello del candidato al concorso e che non passa; può impugnare gli atti del concorso nel caso in cui le attività non siano state trasparenti. Nel momento in cui il ricorso al Tar e al Consiglio di  Stato venga accettato al cittadino si dà la possibilità di rifare il concorso, ma non gli si dà la vittoria dello stesso.

Quindi,  l'interesse legittimo tutelato non vuol dire che l'aspirante debba vincere il concorso. Gli interessi legittimi si contrappongono ai diritti soggettivi che, invece, ricevono una tutela piena dallo Stato e non possono essere negati;  per esempio,  ad un impiegato che ha prestato regolarmente servizio, non si può non corrispondere il giusto stipendio, perché è un suo diritto.

Chiarita questa differenza,  finora si poteva chiedere il risarcimento solo per i diritti soggettivi, ma questa sentenza apre una porta anche agli interessi legittimi; finora, questi davano solo la possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa del Tar e del Consiglio di Stato e riuscire, al massimo, ad ottenere l'annullamento; questo perché l'articolo 2043 del codice civile stabilisce che il risarcimento da fatto illecito si ha solo in caso di violazione di un diritto soggettivo.

Con la sentenza il principio che si crea è: il cittadino colpito da un provvedimento ingiusto della Pubblica Amministrazione nei suoi interessi legittimi correlati al bene della vita può chiedere i danni.

Ma non sarà automatico, perché saranno i giudici a stabilire, caso per caso, quando la lesione dell'interesse legittimo sia tale da valere un risarcimento e la quantità stessa del risarcimento.

Probabilmente saranno cifre a livello equitativo, giusto per sedare gli animi.

Quindi,  il cittadino potrà chiedere i danni nel caso di una concessione edilizia che non si sia avuta a causa di un errore della  P.A.;  e nel caso di un candidato che non abbia vinto il concorso,  anche se non è certo che il candidato stesso avrebbe superato la prova; ed infine, la mancata licenza commerciale a causa, sempre, di un errore della P.A.

L'abbattimento di questa frontiera è un passo avanti per tutti gli  italiani, poiché tale distinzione è in vigore solo nello stivale, il problema è che, sicuramente, ora ci sarà una pioggia di richieste, anche vane...Perché? Perché purtroppo gli italiani, cittadini o P.A. che sia, sono fatti così.